Azienda: responsabilita’ del produttore
L’attività svolta dalla vostra azienda potrebbe provocare danni a terzi che dovranno poi essere risarciti.
È importante avere un consulente di fiducia che si occupi di questi aspetti professionalmente.
C’è il rischio che la vostra azienda produca, importi o venda un prodotto difettoso.
La Direttiva comunitaria n. 374 del 1985 innova la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi e dichiara “il produttore è responsabile del danno causato da difetti del prodotto”.
È definito prodotto il bene mobile, le materie prime e tutte le componenti del prodotto finale, esclusi i servizi. Il produttore è il fabbricante di una o tutte le parti del prodotto finito.
Un prodotto difettoso fa sorgere in capo all’imprenditore una responsabilità extracontrattuale quando il prodotto è causa di una lesione o diritto garantito dalla Carta Costituzionale; la responsabilità è contrattuale quando il prodotto non rispetta le intese raggiunte tra i contraenti.
Se il danno è causato a cose appartenenti ad un altro imprenditore si ha la responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta e il produttore dovrà risarcire il danno.
Se la cosa danneggiata appartiene ad un utilizzatore finale si configura una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito a danno del consumatore: il produttore dovrà risarcire il danno.
Se la cosa danneggiata cagiona un danno ad una persona, indipendentemente dal fatto che questa sia rivenditore o consumatore finale, il produttore deve rispondere per responsabilità oggettiva.
Per tutelare l’azienda e il business è consigliabile sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Prodotti che permette di trasferire il rischio economico dall’imprenditore alla compagnia di assicurazione e di garantire al danneggiato il soddisfacimento del proprio credito.
Tutela legale
Quando il prodotto è sospettato di essere nocivo per i consumatori la Pubblica Amministrazione può impedire la continuità o l’esistenza dell’attività produttiva, può vietare l’immissione nel mercato, può obbligare a modificare il prodotto e può imporre la distruzione dei prodotti finiti.
Un caso pratico
Un’azienda che produce accendini si è vista vietare di mettere in commercio un’intera partita di prodotti destinata alla grande distribuzione. L’autorità competente ha accertato che il prodotto non è conforme alle norme nazionali e comunitarie e ne è conseguito il ritiro del prodotto dal mercato e della conseguente distruzione dello stesso. Una buona polizza di responsabilità civile sul prodotto è completa solo laddove sia accompagnata da un’ottima polizza di Tutela Legale sui prodotti che intervenga in caso di: - Ricorso amministrativo contro i provvedimenti della P.A.; - Richiesta di risarcimento del danno contro la P.A. Lo scopo è di avere uno strumento che copra: - Tutte le spese in ogni fase del procedimento; - Le spese del proprio avvocato.
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